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Visure e Servizi in campo fiscale e contabile per professionisti e imprese - Supermercato.it - SDIFISCO  - Case di cura non convenzionate: regime Iva delle prestazioni di diagnosi e cura in regime ambulatoriale e di ricovero
 Con risoluzione n. 87 del 20 agosto 2010 l’agenzia delle Entrate specifica il trattamento fiscale, ai fini Iva, delle prestazioni di diagnosi e cura in regime ambulatoriale e di ricovero rese dalle case di cura non convenzionate. Secondo la normativa di riferimento, nn. 18 e 19 dell’articolo 10, primo comma, del DPR 633/1972, sono esenti dall’imposta “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze” e “le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali”. Pertanto, restano imponibili le prestazioni di ricovero e cura rese dalla società interpellante che non è convenzionata. Tuttavia, viene precisato che: - il regime di esenzione è applicabile alle prestazioni di natura sanitaria, sia dirette all’accertamento diagnostico che alla cura, rese al paziente non ricoverato dai medici e dagli esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle professioni indicate all’articolo 99 del regio decreto n. 1265/1934; - analoghe prestazioni rese a soggetti ricoverati, in quanto ricomprese nella prestazione tipica di ricovero e cura (c.d. ospedalizzazione), scontano lo stesso trattamento tributario applicabile a quest’ultima (quindi, di esenzione se rese da strutture convenzionate, di imponibilità se rese da strutture non convenzionate). Così, si ritiene che la società istante debba emettere fattura: - in esenzione, nei confronti del paziente, per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese ambulatorialmente, per conto della struttura sanitaria, dai medici e paramedici che operano all’interno della casa di cura stessa; - assoggettandole ad imposta per le prestazioni della casa di cura non convenzionata rese nei confronti dei soggetti ricoverati, sia per la componente relativa all’alloggio e all’assistenza, sia per la parte più propriamente attinente alla diagnosi e alla cura. È chiarito che il professionista che eroga prestazioni con rapporto diretto con il paziente è tenuto a fatturare egli stesso la prestazione anche se il compenso confluisce alla clinica. Infine, si spiega che non è lecito separare ai fini del pro-rata le attività consistenti nel rendere prestazioni di ricovero e cura dalle attività aventi ad oggetto le prestazioni sanitarie rese ambulatorialmente, poiché si tratta di attività “identiche” e non scindibili: anche se scontano un diverso regime Iva sono riconducibili al medesimo codice della classificazione Ateco.

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOLUZIONE n. 87 del 20 agosto 2010
 
  a cura di eDotto S.r.l.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.
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